Il decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 ha fornito delle disposizioni in relazione all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introducendo delle modifiche importanti relativamente al corso di primo soccorso che deve essere svolto all’interno delle aziende.
Da sottolineare che il d.m. 15 luglio 2003 n. 388 va applicato non solo all’interno delle aziende, ma anche delle associazioni dove sono presenti dei dipendenti. Analizziamo più nello specifico cosa dice la norma e quali sono le modalità per attuarla correttamente.
Decreto 15 luglio 2003 n. 388: come funziona il primo soccorso all’interno delle aziende?
Il dm 388 primo soccorso suddivide le aziende in tre gruppi, tenendo presente la tipologia di attività svolta, il numero di dipendenti presenti e i fattori di rischio collegati alle singole mansioni:
- gruppo A: in questo gruppo rientrano le aziende o le unità produttive che svolgono attività di tipo industriale, centrali termoelettriche, impianti nucleari, estrattive, che producono esplosivi o armi belliche, che hanno nel loro organico 5 lavoratori appartenenti e riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con un indice infortunistico o di inabilità permanente superiore a 4, aziende rientranti nel settore dell’agricoltura con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato;
- gruppo B: in questo gruppo rientrano le aziende o le unità produttive che hanno tre o più lavoratori che non fanno parte del gruppo A;
- gruppo C: infine fanno parte di questo gruppo le aziende o le unità produttive che hanno meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Secondo quanto stabilito dal decreto 388 del 2003 il datore di lavoro deve provvedere alla tutela e alla protezione dei suoi dipendenti negli ambienti lavorativi, nonché alla loro corretta informazione sui rischi e sui pericoli correlati alle loro mansioni. Inoltre il datore, sempre secondo il decreto 388 relativo all’intervento di primo soccorso, deve assicurarsi che gli strumenti in dotazione per intervenire correttamente e tempestivamente siano in perfetto stato di conservazione e di funzionamento, nel momento in cui sia richiesto il loro utilizzo.
Il datore di lavoro deve quindi accertarsi che sul luogo di lavoro sia presente la cassetta di pronto soccorso per le aziende rientranti nel gruppo A e nel gruppo B, come opportunamente indicato dall’allegato 1 del decreto 388, e il pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C come previsto dall’allegato 2 del d.m. primo soccorso.
Spetta sempre al datore di lavoro formare e nominare il personale addetto al primo soccorso, che deve apprendere tutte le manovre necessarie per intervenire in caso di necessità. Per i dipendenti prescelti ad intervenire in caso di primo soccorso e mettere in atto tutte le manovre necessarie il corso ha una durata di 16 ore per le aziende che fanno parte del gruppo A. Per i dipendenti che lavorano in aziende rientranti nel gruppo B e nel gruppo C invece il corso formativo di primo soccorso prevede una durata di 12 ore.
L’allegato 3 del decreto ministeriale 388 del 15 luglio 2003 specifica quali sono le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e per l’aggiornamento triennale, necessario per tenere sempre aggiornati e ben formati i dipendenti sulle eventuali nuove manovre di soccorso e sugli eventuali strumenti messi a disposizione per intervenire in caso di necessità.
Il decreto ministeriale 388 prevede corsi di formazione per i dipendenti con l’obiettivo di fornire loro le nozioni, le competenze e le strumentazioni necessarie per intervenire in caso di necessità e salvare la vita ad un collega, un superiore, un fornitore o qualsiasi altra persona presente all’interno dell’azienda. Al di là dell’aspetto che possiamo considerare “etico”, non bisogna dimenticare quello legislativo. Chi non rispetta le normative del dm 388 del 15 luglio 2003 rischia sanzioni amministrative molto pesanti e in alcuni casi addirittura penali.





