Chi può utlizzare il Defibrillatore
In materia di utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE), negli ultimi anni ci sono state diverse modifiche ai regolamenti. Vediamo nei dettagli.
A distanza di un ventennio, la legge n. 116 del 4 agosto 2021 ha riformato il regolamento, precedentemente, risalente alla legge n.120 del 3 aprile 2001.
La nuova normativa (Disposizioni in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici), all’art. 3, così recita:
«1. L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del codice penale[1] a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardio-polmonare».
[1] “Stato di necessità”: tale articolo sancisce la non punibilità di chi sia indotto dalla necessità di salvare se stesso o altri a porre in atto pratiche nelle quali non abbia una competenza specifica – N.d.R.
Chi deve avere il Defibrillatore.
All’art. 4 della suddetta legge n. 116 è poi specificato che:
«11-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
La formazione per l’uso del defibrillatore.
Dunque un alleggerimento delle restrizioni rispetto alla già citata legge del 2001 che, all’art. 1, commi 1 e 2, recitava:
- È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
- Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. […]
Quindi, ad oggi, sembrerebbe che (tranne che per le società sportive) anche la prassi dell’accreditamento attraverso il sistema sanitario regionale e il 118 sia superata o, comunque, non indispensabile, purché ci sia una specifica formazione in materia di rianimazione cardio-polmonare.
Tuttavia, quello che la legge sottolinea, è che il personale non sanitario deve avere ricevuto una formazione specifica, e questo è un aspetto di non poco conto che approfondiremo in un successivo articolo.